Recepimento della Direttiva 2018/2010 del Consiglio Europeo: nuove modifiche alla gestione dell'IVA intracomunitaria
Articolo scritto da
Cyrielle Agut
Avvocata del lavoro
Cyrielle Agut è avvocata giuslavorista iscritta al Foro di Barcellona (ICAB). Ha fatto parte del team giuslavoristico di Conesa Legal, dove ha assistito imprese e privati francofoni operanti in Spagna in materia di licenziamenti, conflitti collettivi, piani per la parità e due diligence lavoristiche nell'ambito di operazioni di investimento e M&A. È inclusa nell'elenco degli avvocati riconosciuti dal Consolato Generale di Francia a Barcellona.
Il recepimento di questa nuova direttiva europea mira all'armonizzazione e alla semplificazione di tre aspetti fiscali delle operazioni intracomunitarie, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
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esenzione dell'IVA intracomunitaria
Oggi sono numerosi i lavoratori autonomi (autónomos) e le imprese spagnole che effettuano operazioni intracomunitarie di cessione di beni. Se fino al 31/12/2019 questo tipo di operazione poteva essere considerata come un trasferimento di beni con successiva consegna nello Stato membro di arrivo della merce, a partire dal 01/01/2020 tali operazioni saranno considerate come cessioni intracomunitarie di beni esenti per il fornitore nel proprio Stato (ovvero nello Stato di partenza della merce) e come acquisti intracomunitari nello Stato di destinazione dei beni (ovvero nello Stato di arrivo).
L'entrata in vigore di questa nuova direttiva europea modifica l'insieme delle norme sull'esenzione delle cessioni intracomunitarie, in quanto dovranno essere rispettati i seguenti requisiti:
- L'acquirente dovrà conservare la prova del trasporto intracomunitario.
- L'acquirente dovrà disporre di un NIF, il codice fiscale spagnolo-IVA intracomunitaria (tale informazione potrà essere ottenuta registrandosi nel Registro delle Operazioni Intracomunitarie dell'Agencia Tributaria, l'Agenzia delle Entrate spagnola Estatal). Inoltre, tale numero dovrà risultare attivo nel Sistema di Scambio di Informazioni sull'IVA (sistema VIES).
- Il fornitore dovrà comunicare in modo corretto all'amministrazione fiscale competente tali informazioni nella dichiarazione riepilogativa delle operazioni intracomunitarie (modelo 349).
In caso contrario, qualora i tre requisiti sopra indicati non siano soddisfatti, un'impresa spagnola che effettua un'operazione intracomunitaria dovrà emettere una fattura di vendita di beni con IVA spagnola, il cui importo dovrà essere versato a favore dell'Agencia Tributaria Estatal.
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Giacenze di riserva o vendite in conto deposito
A partire dal 1° gennaio 2020, si intende semplificare l'applicazione dell'esenzione ai trasferimenti di giacenze di riserva, considerando il trasferimento di questi beni in regime di "call-off stock" come un'unica operazione intracomunitaria, al ricorrere dei seguenti requisiti:
- Il fornitore non dispone di una stabile organizzazione nello Stato Membro di arrivo dei beni in giacenza.
- Il fornitore deve essere a conoscenza del NIF-IVA intracomunitaria del destinatario della merce ai fini IVA.
- Per poter applicare l'esenzione IVA intracomunitaria, il fornitore sarà tenuto a tenere un registro delle "esistenze di riserva", che dovrà includere l'identificazione del soggetto passivo acquirente dei beni.
- I beni dovranno essere consegnati entro un termine di 12 mesi.
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Operazioni a catena
Per operazione a catena si intende un'operazione in cui i beni oggetto della stessa saranno soggetti a più cessioni successive, in particolare dal fornitore all'intermediario e poi dall'intermediario al cliente.
Su questo aspetto fiscale, la direttiva tende a stabilire a chi debba essere imputato il trasporto dei beni. Tale individuazione consentirà altresì di definire a chi si applicherà la relativa esenzione.
In questo caso, la cessione intracomunitaria sarà esente per l'operatore intermediario qualora questi comunichi preventivamente al fornitore il proprio NIF-IVA intracomunitaria nello Stato membro di partenza dei beni. Al contrario, se omette di comunicare tale dato, l'unica cessione esente sarà quella effettuata dal fornitore.
Nella pratica quotidiana, ciò che rileva per le imprese sarà:
- Assicurarsi di essere a conoscenza del NIF-IVA intracomunitaria del proprio collaboratore commerciale per la presentazione del modelo 349 a cura del proprio consulente fiscale. In mancanza del NIF-IVA intracomunitaria, la fattura dovrà essere emessa applicando l'aliquota IVA corrispondente allo Stato Membro del fornitore.
- Tenere un registro dei trasferimenti di beni effettuati nell'ambito delle esistenze di riserva.
- In linea di principio, la cessione effettuata dal fornitore (in possesso di NIF-IVA intracomunitaria) all'intermediario nel caso di operazioni a catena implicherà l'applicazione dell'esenzione. In via subordinata, qualora l'intermediario fosse in possesso di un NIF-IVA intracomunitaria nello Stato Membro del fornitore, sarà l'operazione tra intermediario e cliente a beneficiare di tale esenzione.
- Fornire tali informazioni al proprio consulente fiscale per garantire la semplificazione nell'applicazione dell'esenzione nelle proprie operazioni intracomunitarie.
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