redditi esenti Articolo 7 della Legge 35/2006, del 28 novembre, sull'Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (l'imposta spagnola sul reddito delle persone fisiche, IRPF)
Articolo scritto da
Josep Conesa Sagrera
Avvocato del lavoro
Josep Conesa è un avvocato specializzato in diritto del lavoro, bilingue spagnolo-inglese e titolare di un master in diritto europeo e diritti fondamentali. Nel corso degli anni, il nostro studio ha affrontato ogni tipo di licenziamento, nonché infortuni sul lavoro e contrattazioni collettive. Saremo lieti di offrirvi la nostra assistenza legale, nella vostra lingua ove possibile.
La Legge 35/2006, del 28 novembre, sull'Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas stabilisce le indennità esenti da imposizione fiscale.
- Fino al limite di 180.000 euro,
- e solo per cause economiche, tecniche, organizzative, produttive o di forza maggiore,
La lettera e) dell'articolo 7 stabilisce le indennità esenti in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro:
-
- Le indennità per licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, nella misura prevista obbligatoriamente
- dall'Estatuto de los Trabajadores (lo Statuto dei lavoratori spagnolo),
- dalla relativa normativa di attuazione
- dalla normativa che disciplina l'esecuzione delle sentenze,
- senza che possa considerarsi tale quella stabilita in virtù di contratto collettivo, accordo o contratto individuale (pertanto qualsiasi indennità concordata non è esente da imposizione).
- Nei casi di licenziamenti collettivi sarà esente la parte di indennità percepita che non superi i limiti stabiliti obbligatoriamente nel citato Estatuto per il licenziamento illegittimo:
- effettuati conformemente a quanto disposto dall'articolo 51 dell'Estatuto de los Trabajadores,
- determinati dalle cause previste dalla lettera c) dell'articolo 52 del citato Estatuto,
- Le indennità per licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, nella misura prevista obbligatoriamente
A tal fine è necessaria la comparizione e il verbale di conciliazione amministrativa, CMAC o SMAC.
Contatti i nostri specialisti per ricevere assistenza nel calcolo dell'indennità e per essere accompagnato dinanzi al CMAC:
Avvocato specializzato in licenziamento a Barcellona
Regime fiscale dell'indennità in caso di modifica sostanziale delle condizioni di lavoro e trasferimento:
Le indennità derivanti dall'estinzione del rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 40 o 41 dell'Estatuto de los Trabajadores, ossia quelle conseguenti all'estinzione del contratto per scelta del lavoratore a fronte di un trasferimento o di una modifica sostanziale delle condizioni di lavoro, sono soggette a imposizione fiscale.
Lo conferma anche la consulta vincolante V0068-20, del 15-01-2020 sulla tassazione delle indennità per trasferimento di sede di lavoro, che stabilisce quanto segue:
"Le indennità corrisposte ai lavoratori costituiscono, ai fini del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, redditi da lavoro dipendente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17 della Ley 35/2006, del 28 novembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e di modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (BOE, la Gazzetta Ufficiale spagnola del 29 novembre), di seguito LIRPF.
Occorre tuttavia tener conto di quanto disposto dalla sezione B.2 dell'articolo 9 del Regolamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas approvato con Real Decreto 439/2007, del 30 marzo (BOE del 31 marzo), di seguito RIRPF, che stabilisce quanto segue:
"Sono esenti da imposizione le somme erogate al contribuente in occasione del trasferimento del posto di lavoro in un comune diverso, a condizione che tale trasferimento richieda il cambio di residenza e che corrispondano esclusivamente alle spese di viaggio e vitto del contribuente e dei suoi familiari durante il trasferimento, nonché alle spese di trasloco di mobili e masserizie".
Pertanto, dell'indennità percepita per trasferimento di sede di lavoro, sarà esente da imposizione la parte corrispondente esclusivamente alle spese di cui alla predetta disposizione – non anche quella relativa a una generica indennità per mobilità geografica –, e a condizione che il trasferimento richieda il cambio di residenza; l'eventuale eccedenza sarà tassata come reddito da lavoro dipendente.
TRATTAMENTO DELL'INDENNITÀ PER TRASFERIMENTO E MODIFICA COME REDDITO IRREGOLARE (esenzione DEL 30%):
La medesima consulta vincolante stabilisce che:
"Chiarito quanto sopra, occorre esaminare se alla parte dell'indennità percepita che dovesse eccedere l'importo esente da imposizione ai sensi dell'articolo precedente si applichi la riduzione del 30 per cento prevista dall'articolo 18.2 della LIRPF. Al riguardo, il citato articolo 18.2 prevede l'applicazione della riduzione per i redditi lordi da lavoro dipendente (diversi da quelli contemplati dal suo articolo 17.2.a) "che abbiano un periodo di maturazione superiore a due anni, nonché quelli che siano qualificati regolamentarmente come ottenuti in modo palesemente discontinuo nel tempo, quando, in entrambi i casi, fatto salvo quanto disposto nel comma seguente, siano imputati in un unico periodo d'imposta.
Nel caso di redditi derivanti dall'estinzione di un rapporto di lavoro, ordinario o speciale, il periodo di maturazione è determinato dal numero di anni di servizio del lavoratore. Qualora tali redditi vengano percepiti in forma frazionata, il computo del periodo di maturazione dovrà tenere conto del numero di anni di rateizzazione, nei termini stabiliti per via regolamentare. Questi redditi non sono presi in considerazione ai fini di quanto previsto nel paragrafo seguente.
Tuttavia, tale riduzione non si applica ai redditi con un periodo di maturazione superiore a due anni qualora, nel corso dei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in cui risultano esigibili, il contribuente abbia percepito altri redditi con periodo di maturazione superiore a due anni ai quali abbia applicato la riduzione prevista dal presente comma.
L'ammontare del reddito lordo di cui al presente comma sul quale si applica la suddetta riduzione non può superare l'importo di 300.000 euro annui.
(…).".
In primo luogo, quanto alla possibile esistenza di un periodo di maturazione superiore a due anni, questa deve essere esclusa poiché non vi è un lasso di tempo precedente durante il quale maturi il diritto a percepire le somme per trasferimento; tale diritto è collegato unicamente al fatto stesso del trasferimento di sede di lavoro.
In secondo luogo, esclusa l'esistenza di un periodo di maturazione, l'unica possibilità di applicare la riduzione del 30 per cento deriva dalla qualificazione delle indennità di trasferimento come redditi classificati per via regolamentare come ottenuti in modo manifestamente irregolare nel tempo, qualificazione contenuta nell'articolo 12.1 del RIRPF.
Ai sensi della lettera a) dell'articolo 12.1 del RIRPF, ai fini dell'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 18.2 della LIRPF, si considerano redditi da lavoro dipendente ottenuti in modo manifestamente irregolare nel tempo, quando imputati in un unico periodo d'imposta, le somme corrisposte dall'azienda ai dipendenti in occasione del trasferimento presso un'altra sede di lavoro che eccedano gli importi previsti dall'articolo 9 del RIRPF.
Pertanto, ogni volta che le indennità corrisposte ai dipendenti dall'azienda in occasione del trasferimento a un'altra sede di lavoro, nel caso in cui non siano esenti da imposizione, vengano imputate, come previsto dalla normativa, in un unico periodo d'imposta, si applica la riduzione del 30 per cento.
Quanto sopra Le comunico con effetti vincolanti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 89, comma 1, della Ley 58/2003, del 17 dicembre, General Tributaria."
Per valutare un caso concreto, ci descriva la sua situazione: i nostri avvocati specialisti in licenziamenti Le illustreranno le opzioni e i termini disponibili.
